In questo articolo risponderemo alle domande di base di chi si approccia al mondo olistico come operatore. Gli operatori già attivi potranno verificare di essere in regola con le principali norme applicabili.
Esiste una legge che regoli l’attività degli operatori olistici?
No, non esiste una norma specifica che regoli questo tipo di attività, ma esistono una serie di leggi, generali o particolari, che sono applicabili a questo campo.
In particolare, la legge 4/2013 ha, per la prima volta, normato le c.d. professioni non regolamentate, ovvero tutte quelle professioni che non rientrano tra quelle che sono disciplinate da una apposita legge e prevedono l’scrizione ad un apposito albo (es. architetto, ingegnere, avvocato, ecc.). Tra le professioni non regolamentate rientrano anche le discipline olistiche.
Cosa sono e come funzionano le professioni non regolamentate?
La legge definisce le professioni non regolamentate (o meglio “non organizzate in ordini o collegi”) come tutte quelle attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ovvero delle professioni (comprese quelle in campo sanitario) e attività disciplinate da specifiche normative.
La legge precisa che chiunque svolga una delle suddette attività debba segnalare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, che la propria attività è svolta secondo la disciplina delle professioni non regolamentate e riportare l’espresso riferimento agli estremi della legge stessa. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, previsto dal codice del consumo ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
Cosa sono le associazioni professionali?
Le associazioni professionali sono quelle associazioni di natura privatistica (che cioè non hanno carattere pubblico), costituite da coloro che esercitano una professione non organizzata, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
E’ obbligatorio far parte di un’associazione professionale?
No, la legge specifica che tali associazioni sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, pertanto resta una libera scelta del professionista aderirvi o meno.
E’ possibile svolgere allo stesso tempo un’attività regolamentata e un’attività che invece non lo è?
La regola generale prevede che ai professionisti che non sono iscritti negli appositi albi non sia consentito lo svolgimento di attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti. Se un professionista possiede i requisiti per lo svolgimento di una attività organizzata per legge potrà invece svolgere sia l’attività regolamentata che quella non regolamentata.
Quindi per esempio un infermiere (attività sanitaria regolamentata) può svolgere una disciplina olistica, ma dovrà sempre specificare nel rapporto con il cliente la tipologia di trattamento praticato.
Cos’è il c.d. registro del MISE per le professioni non organizzate?
Esso è l’elenco pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) nel proprio sito internet, delle associazioni professionali che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ne richiedono l’iscrizione.
Tale registro prevede tre categorie di associazioni: 1) Associazioni che non rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci; 2) Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci; 3) Forme aggregative.
Nel mondo olistico, alcuni esempi di associazioni professionali iscritte in tale elenco sono: A.Co.I. Associazione Coaching Italia – APOS Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu – C.O.S. Coordinamento Operatori Shiatsu – FISieo Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori – F.I.T.T.M. Federazione Italiana Traditional Thai Massage – OTTO Operatori Tuina-Qigong e Tecniche Orientali – PRAI Professionisti Reiki Associati Italia.
Cos’è l’attestato di qualità e di qualificazione professionale?
E’ l’attestato rilasciato dall’Associazione iscritta nel registro del MISE, che afferma la conformità dell’attività prestata dal professionista al Codice di condotta e alle linee guida stilate dall’Associazione stessa. Tale attestato è un atto formale che ha valore legale, purché sussistano due requisiti: il primo è che sia rilasciato da una associazione iscritta nel registro del MISE e il secondo è che riporti la dicitura “rilasciato ai sensi della Legge 4/2013.
Come faccio a sapere se l’Associazione è iscritta al registro del MISE?
E’ sufficiente andare sul sito del Mise cliccando QUI e controllare se il nome dell’Associazione rientra tra quelli elencati nel sito.
Esistono ulteriori certificazioni?
Sì, esistono le certificazioni rilasciate in base alle normative UNI, rilasciate dagli organismi accreditati presso l’ente italiano di accreditamento (ACCREDIA), il quale accerta l’effettiva aderenza da parte degli organismi di certificazione alle prescrizioni indicate dalle diverse norme che ne regolano l’attività.
In particolare, a seguito dell’entrata in vigore della legge n.2/2003 l’UNI ha costituito, nell’aprile 2011, la commissione tecnica “Attività professionali non regolamentate”, con lo scopo di definire terminologia, principi, caratteristiche e requisiti relativi alla qualificazione di attività professionali e/o professioni non regolamentate.
Alcuni esempi di discipline per le quali è disponibile una certificazione UNI sono: lo yoga, le Arti Terapie e la naturopatia.
Anche tale tipo di certificato non ha carattere di obbligatorietà.
Esistono altre norme da tenere in considerazione?
Sì, oltre alla legge sopra citata chi svolge tali professioni deve tenere conto di alcune altre norme.
In particolare, ogni qualvolta il professionista si trovi a utilizzare i dati personali di un soggetto (es. nome, cognome e indirizzo di residenza o indirizzo e-mail) è necessario rendere l’informativa relativa al trattamento dati prevista dalla vigente normativa in materia e ottenere il consenso al trattamento – Approfondisci QUI il Diritto alla Privacy.
Ricordiamo inoltre che l’art. 348 del codice penale punisce chiunque eserciti abusivamente una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro. A questo proposito la Corte di Cassazione (Cass. n. 17702/2004), ha per esempio specificato che “l’attività di dialogo con i propri clienti, volta a chiarire gli eventuali disturbi di natura psicologica ed anche a fornire consigli, svolta da un mero pranoterapeuta, prima della fase della “seduta” relativa alla pranoterapia, costituisce un’attività di diagnosi e di terapia che è certamente intimamente connessa alla professione di psicologo, costituendo espressione della specifica competenza e del patrimonio di conoscenze della psicologia, e comunque può agevolmente essere ricompresa tra le attività della professione medica, soprattutto quando sia diretta alla guarigione di vere e proprie malattie (nel caso di specie: anoressia)”.
Per i motivi visti sopra, è sempre bene nel rapporto con i propri clienti specificare la natura olistica del trattamento effettuato ed eventualmente far firmare un apposito modulo che evidenzi questi aspetti.
In sintesi:
1. Le discipline olistiche rientrano tra le c.d. professioni non organizzate in albi o collegi previste dalla legge n.4/2003
2. Chiunque svolga una delle professioni non regolamentate deve contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della suddetta legge.
3. E’ possibile, ma non obbligatorio far parte di un’associazione di categoria presente sul registro tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
4. L’operatore deve rendere l’informativa e ottenere il consenso per il trattamento dei dati personali dei propri clienti.
5. Eventualmente può far sottoscrivere ai propri assistiti un apposito modulo.
La nostra rubrica “Consigli legali per l’Operatore Olistico”
Il presente articolo nasce dalla collaborazione tra OlisticMap e l’avv. Giada Meschinelli e ha lo scopo di fornire agli utenti del sito una pratica e sintetica guida su alcune questioni di carattere legale, che coinvolgono o possono coinvolgere i soggetti che praticano le diverse discipline olistiche.
L’articolo è strutturato con una serie di domande e le relative risposte, date dall’avvocato, con taglio concreto e sintetico, per poter chiarire al meglio i dubbi di chi opera nel mondo olistico, senza l’aspirazione di trattare in modo sistematico ed esaustivo l’intero argomento.
Se sei interessato a qualche argomento in particolare e vorresti che fosse affrontato in questa sezione, puoi rivolgerti alla nostra redazione. Faremo quanto possibile per rispondere alle tue domande!
Avv. Giada Meschinelli del Foro di Ivrea.
Giada da oltre 15 anni frequenta realtà legate al mondo olistico come percorso di crescita personale e per questo motivo si dedica con passione a seguire, a livello professionale, diversi operatori e associazioni del mondo olistico e non solo.
Se desideri contattare direttamente l’avvocato, scrivile a giadameschinelli@libero.it
Gabriella Origano